Ippica, Galoppo, Corse & Allevamento

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mercoledì, aprile 22, 2020

Cura Italia: Dichiarato ammissibile ma respinto l'emendamento per sostegno all'ippica. Ecco il testo completo

Nel decreto Cura Italia ci sono misure a favore dell'ippica.
Nessuno degli emendamenti al Cura Italia presentati in commissione Bilancio alla Camera è stato approvato.
Il testo resta quindi quello varato con la fiducia al Senato. Il provvedimento è atteso per oggi in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo.
Per tutta la giornata governo, maggioranza e opposizione hanno cercato un accordo su alcuni emendamenti del centrodestra, ma alla fine non sono stati trovati punti di convergenza. La commissione Bilancio della Camera, impegnata in sede referente nell'esame del disegno di conversione in legge del decreto Cura Italia e dei suoi emendamenti, aveva dichiarato ammissibile quello a firma della deputata pentastellata Chiara Gagnarli, nella parte relativa al sostegno all'ippica. Altre parti, non attinenti il settore, sono state invece ritenute inammissibili.

L'emendamento, piuttosto discusso veniva considerato alla stregua di un "reddito di cittadinanza ippico", conteneva il famoso ormai "contributo a pioggia" e, per fortuna, la possibilità di snellire le procedure di pagamento. Ci sono un paio di criticità: Preoccupante il fatto che sia possibile erogare il contributo fino a fine dicembre in caso di attività bloccata, ma forse si tratta di una precauzione. Altro problema è il considerare attività tutti i cavalli che sono scesi in pista negli ultimi 2 anni. Molti di essi sono "spariti" e, rimanendo comunque contrari in linea di principio all'operazione, sarà utile una definizione precisa di quelli che realmente potrebbero essere destinatari del provvedimento. 
Esso sarà dunque oggetto di voto ed ecco il suo testo integrale:

Art. 78-bis.
(Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippico nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Il testo dell'emendamento al Decreto Cura Italia relativo alle misure straordinarie di sostantamento per il settore ippico ha passato il vaglio sull'ammissibilità della commissione Bilancio della Camera, impegnata in sede referente nell'esame del disegno di conversione. 

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